Il decreto ingiuntivo è un atto giuridico mediante il quale una parte intima ad un’altra il pagamento di una data somma, richiesta a vario titolo e può essere gestita con l’aiuto di uno Studio Legale. Il credito, riscosso tramite questo strumento, deve essere certo, liquido ed esigibile.
Certo, in quanto deve essere certificato nella sua autenticità, liquido nel senso di disponibilità di essere reperito ed esigibile, ossia pronto da essere incassato. Solo in presenza di questi tre elementi è possibile l’emissione del decreto ingiuntivo da parte del Tribunale, per le somme superiori a 5000 euro, del Giudice di Pace invece per le somme inferiori.
Qualora un individuo subisca la notifica di un decreto ingiuntivo e riscontri la sua ingiustificatezza, può agire, impugnando tale atto mediante un’opposizione a decreto ingiuntivo.
Con l’opposizione a decreto ingiuntivo le parti in causa si invertono in quanto il destinatario dell’atto diventa soggetto agente e provvede alla notifica di una citazione a comparire entro una certa data, presso l’organo giudiziario emittente, mentre l’intimante diventa, di conseguenza il convenuto del nuovo procedimento.
Questo iter processuale, con termini e contributo unificato ridotti rispetto ai procedimenti civili ordinari, segue il suo autonomo corso attraverso lo svolgimento delle udienze nelle quali è possibile richiedere delle prove testimoniali, la produzione di documenti o ogni altra prova che possa determinare l’inconsistenza del decreto ingiuntivo azionato. Il giudice investito della faccenda, in base alla documentazione prodotta, agli atti scritti da entrambe le parti e all’esito dell’escussione dibattimentale, decide se accogliere o rigettare l’opposizione a decreto ingiuntivo.
In caso di accoglimento, il decreto ingiuntivo viene automaticamente annullato, in caso di rigetto, invece, il decreto viene confermato, aggravando il conteggio con le spese legali e gli oneri di legge a carico della parte soccombente che, entro un determinato termine, deve rifondere alla parte vittoriosa, per non incorrere in un ulteriore giudizio di esecuzione volto al recupero delle somme.
Il giudice, entrando nel merito della questione, può inoltre accogliere o rigettare in parte il decreto ingiuntivo, provvedendo al ricalcolo della somma oggetto del giudizio poichè non corrispondente a determinati parametri o non certificata a mezzo di fatture, preventivi o ogni altro tipo di documento contabile.